
- Demarcazione tecnica e operativa tra le voci Eer 17 04 09* ed Eer 17 04 05
- Classi di pericolo e criteri di concentrazione discriminanti
- L’approccio cautelativo e la speziazione chimica nelle Linee Guida Snpa
- Protocolli di campionamento secondo UNI EN 14899 e UNI 10802:2023
- Metodologie analitiche di laboratorio accreditate
- Giurisprudenza unionale e nazionale: la ripartizione dell’onere probatorio
- Linee d’azione operative per la filiera industriale dei rottami metallici
Settembre 4, 2026
Gerarchia delle fonti per la classificazione dei rifiuti a specchio
Direttiva 2008/98/Ce
Modificata da Direttiva (Ue) 2018/851 e recepita nel D.Lgs. 152/2006.
Decisione 2014/955/Ue
Aggiornamento dell’elenco europeo rifiuti e della Decisione 2000/532/Ce.
Reg. (Ue) 1357/2014
Criteri Hp 1-15 integrati con Reg. (Ue) 2017/997 per Hp 14.
Delibera Snpa 105/2021
Recepita dal Ministero della Transizione Ecologica con D.M. 47/2021.
La corretta classificazione dei rifiuti costituisce il presupposto tecnico e giuridico cardine per l’intera gestione della filiera dei materiali di scarto nell’ordinamento dell’Unione Europea e in quello nazionale. La disciplina generale trova il proprio fondamento sistematico primario nella Direttiva 2008/98/Ce, come modificata dalla Direttiva (Ue) 2018/851, trasposta in Italia nella Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, significativamente novellata dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. L’attribuzione formale delle codifiche segue la tassonomia vincolante dell’Elenco Europeo dei Rifiiti (Eer), istituito con la Decisione 2000/532/Ce e adeguato dal punto di vista tecnico e metodologico dalla Decisione 2014/955/Ue. Tale impianto normativo opera in costante coordinamento orizzontale con il Regolamento (Ce) n. 1272/2008 (regolamento Clp), che governa la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche pericolose, integrandosi strettamente con il Regolamento (Ue) n. 1357/2014 per le caratteristiche di pericolo da Hp 1 ad Hp 15 e con il Regolamento (Ue) 2017/997 per la specifica caratteristica Hp 14 Ecotossico.
A livello interpretativo e applicativo, il quadro unionale è stato consolidato con la pubblicazione della Comunicazione della Commissione Europea 2018/C 124/01 recante gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti. Nell’ordinamento italiano, la conformità tecnica delle valutazioni analitiche è retta in modo vincolante dalle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, approvate formalmente dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) con Delibera n. 105/2021 e successivamente recepite dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto Ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021. Questo articolato corpus regolatorio struttura l’elenco Eer secondo una rigorosa ripartizione tripartita. Si distinguono infatti le voci pericolose assolute, per le quali la pericolosità è presunta ex lege senza necessità di verifica chimica, le voci non pericolose assolute, che raggruppano materiali inerti privi di sostanze tossiche, e infine le complesse voci speculari o codici a specchio.
Le voci a specchio si presentano sotto forma di coppie o gruppi di codici correlati al medesimo processo generativo e alla medesima matrice merceologica, nei quali una voce è contrassegnata da un asterisco indicativo di pericolosità e l’altra ne è priva. La corretta attribuzione di un rifiuto speculare non ammette alcun tipo di automatismo procedurale, esigendo un’istruttoria tecnica rigorosa volta ad accertare la presenza effettiva di sostanze chimiche e l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia tabellate dalle norme comunitarie. Nell’ambito delle attività di costruzione, demolizione, risanamento industriale e dismissione impiantistica regolate dal Capitolo 17 dell’elenco Eer, la linea di demarcazione primaria per i rottami metallici ferrosi si articola nel confronto tra la voce non pericolosa Eer 17 04 05 (ferro e acciaio) e la voce pericolosa Eer 17 04 09* (rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose).
Parametri differenziali tra codice non pericoloso e codice a specchio pericoloso
Deposito temporaneo: Limite volumetrico fino a 30 metri cubi o ponderale fino a 30 tonnellate per un anno (Art. 185-bis).
Tracciabilità: Obbligo di Formulario di Identificazione (Fir) con esoneri per cantieri edili ordinari.
Regime Adr: Di norma escluso dalla disciplina del trasporto delle merci pericolose.
End of waste: Accesso consentito con frazioni estranee non metalliche entro il 2% in peso.
Deposito temporaneo: Limite ridotto a 10 metri cubi o 10 tonnellate con prescrizioni severe (Art. 185-bis).
Tracciabilità: Obbligo inderogabile di Fir, registro di carico e scarico e adesione piena al sistema Rentri.
Regime Adr: Presunzione di assoggettamento alle classi di trasporto pericoloso (es. classe 9 o 4.1).
End of waste: Accesso categoricamente precluso senza preventiva e certificata bonifica industriale.
Demarcazione tecnica e operativa tra le voci Eer 17 04 09* ed Eer 17 04 05
I cascami ferrosi e i rottami di acciaio derivanti da demolizioni strutturali o lavorazioni meccaniche nascono, nella loro composizione massiva primaria, come leghe metalliche non pericolose conformi alla definizione del codice 17 04 05. Ciononostante, i cicli operativi cui i manufatti sono stati sottoposti durante la loro vita utile comportano frequentemente una severa contaminazione superficiale o di volume. Tali fenomeni si manifestano con il deposito di sostanze chimiche di processo, quali fluidi idraulici, oli esausti per macchinari, gasoli e miscele lubrorefrigeranti, oppure attraverso la presenza di strati continui di rivestimento, quali vernici anticorrosive, smalti protettivi, primer pesanti e guaine bituminose applicate contro il degrado atmosferico.
La corretta qualificazione del rifiuto come non pericoloso (17 04 05) o come pericoloso (17 04 09*) genera profonde ripercussioni operative, gestionali e logistiche. La natura pericolosa impone regimi di deposito temporaneo drasticamente più stringenti ai sensi dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, riducendo i limiti quantitativi massimi gestibili senza autorizzazione specifica da trenta a dieci metri cubi, fermo restando il limite temporale dell’anno solare. Sul fronte della tracciabilità, la classificazione come 17 04 09* comporta l’obbligatorietà assoluta della registrazione cronologica di carico e scarico e della trasmissione dati mediante i sistemi digitali Rentri, precludendo l’accesso alle semplificazioni documentali concesse ad alcune categorie di cantieri edili per i materiali non pericolosi.
Sul piano industriale del recupero, l’attribuzione del codice 17 04 05 rappresenta il presupposto tecnico per l’ammissione del carico al trattamento agevolato e all’eventuale conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento (Ue) n. 333/2011. Tale regolamento unionale vieta categoricamente la presenza di sostanze tossiche nei rottami destinati a cessare la qualifica di rifiuto e stabilisce una soglia massima per gli elementi estranei non metallici, inclusi composti organici, polveri e oli minerali, pari al 2% in peso, imponendo l’assenza visibile di fluidi oleosi liberi o gocciolanti. Al contrario, il materiale catalogato come 17 04 09* deve essere preventivamente convogliato verso impianti muniti di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) o autorizzazione ordinaria per lo svolgimento di operazioni di decontaminazione chimico-fisica, lavaggio o pirolisi controllata, risultando radicalmente escluso da percorsi di recupero diretto non preceduti da bonifica.
Le implicazioni derivanti da un’errata attribuzione del codice catalogo oltrepassano la sfera amministrativa per investire la responsabilità penale d’impresa disciplinata dall’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006. Lo smaltimento o il recupero di un rifiuto pericoloso occultato sotto le sembianze del codice non pericoloso integra un reato contravvenzionale punito con l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 5.200 a 52.000 euro. Tale fattispecie si riflette direttamente sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, esponendo le organizzazioni industriali all’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Classi di pericolo discriminanti per rottami ferrosi contaminati
Idrocarburi C10-C40 oltre 1.000 mg/kg senza Nota L; benzo[a]pirene oltre 100 mg/kg; composti Cr(VI).
Pigmenti al piombo (es. minio Pb3O4) e composti organostannici con concentrazione limite a partire dallo 0,3% (3.000 mg/kg).
Sommatoria tossicità cronica acquatica maggiore o uguale al 25%; scatta al 2,5% (25.000 mg/kg) per frazioni liquide H411.
Classi di pericolo e criteri di concentrazione discriminanti
L’individuazione puntuale delle concentrazioni discriminanti per la classificazione del rottame ferroso discende direttamente dai criteri tecnici sanciti dal Regolamento (Ue) n. 1357/2014 e dal Regolamento (Ue) 2017/997, armonizzati dalle prescrizioni operative contenute nella Delibera Snpa n. 105/2021. Le due principali sorgenti di alterazione qualitativa sui rottami metallici sono costituite dalle frazioni idrocarburiche pesanti derivanti da sversamenti di fluidi operativi e dai trattamenti protettivi superficiali formati da vernici pesanti o primer a base di metalli tossici. La valutazione chimica deve seguire percorsi differenziati a seconda che la contaminazione derivi da oli minerali o da pellicole polimeriche essiccate.
La determinazione del profilo di pericolosità generato dalla presenza di sostanze petrolifere poggia sulla quantificazione gascromatografica della frazione idrocarburica totale compresa tra C10 e C40. Le Linee Guida Snpa individuano una soglia discriminante di attenzione fissata a 1.000 mg/kg, pari allo 0,1% in peso riferito alla massa globale del rifiuto. Al di sotto di tale valore, la matrice metallica non sviluppa proprietà cancerogene derivanti da distillati di idrocarburi, consentendo di escludere l’attribuzione della caratteristica di pericolo Hp 7.
Qualora il tenore analitico di idrocarburi superi i 1.000 mg/kg, si innesta un percorso decisionale imperniato sull’applicazione delle note esplicative armonizzate dell’Allegato VI al regolamento Clp, specificamente la Nota L. La Nota L stabilisce che i tagli di petrolio pesanti classificati originariamente come cancerogeni (H350) possono essere esentati da tale qualifica se è comprovato che il tenore di composti policiclici aromatici estraibili con dimetilsolfossido (Dmso) risulta inferiore al 3% in peso mediante il metodo analitico standardizzato Ip 346 dell’Institute of Petroleum. Nelle matrici costituite da rottami metallici, la pellicola di olio aderente alla superficie si trova intimamente dispersa sul supporto massivo solido, rendendo materialmente inapplicabile il saggio Ip 346, concepito esclusivamente per liquidi tal quali.
Le Linee Guida Snpa 105/2021 prescrivono, in tali condizioni, un protocollo di approfondimento basato sulla gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa (Gc-Ms) per la determinazione puntuale dei singoli idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) marcatori di cancerogenicità, quali benzo[a]pirene, crisene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[b]fluorantene. In assenza di schede tecniche di raffineria che documentino la conformità originaria alla Nota L e qualora l’analisi strumentale riveli il superamento dei limiti dei singoli composti Ipa, come la soglia dello 0,01% (100 mg/kg) per il benzo[a]pirene, il rifiuto deve essere rubricato come cancerogeno Hp 7, determinando l’attribuzione coattiva del codice 17 04 09*.
L’eventuale smentita della caratteristica Hp 7 non esaurisce la verifica, poiché la matrice deve essere testata per la classe di pericolo Hp 14 Ecotossico secondo le sommatorie additive previste dal Regolamento (Ue) 2017/997. L’algoritmo di calcolo normativo impone l’attribuzione di Hp 14 qualora la combinazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico soddisfi la relazione formale di calcolo:
100 x ∑ c(H410) + 10 x ∑ c(H411) + ∑ c(H412) ≥ 25%
Nel caso in cui il contaminante oleoso sia costituito da frazioni gasoliose o fluidi minerali ricadenti categoricamente in tossicità cronica 2 (H411), un quantitativo idrocarburico adeso pari o superiore al 2,5% in peso (25.000 mg/kg) determina in modo del tutto automatico l’insorgenza della caratteristica Hp 14 e la conseguente classificazione come rifiuto speciale pericoloso.
Per quanto riguarda i trattamenti di finitura, le carpenterie metalliche dismesse sono sovente rivestite da sistemi formulati con pigmenti anticorrosivi ad alta tossicità. I composti chimici maggiormente critici comprendono i pigmenti a base di piombo, quali il minio Pb3O4, le cariche a base di cromo esavalente, i pigmenti al cadmio e i plastificanti complessi appartenenti alla famiglia degli ftalati. La verifica di pericolosità per queste sostanze avviene mediante il confronto analitico con specifiche soglie di concentrazione:
- Classe Hp 4 Irritante con limite per ∑ c(H318) ≥ 10% e per ∑ c(H315) + ∑ c(H319) ≥ 20% derivante da resine non polimerizzate e solventi residui.
- Classe Hp 5 Tossicità specifica per organi bersaglio con limite c(H370) ≥ 1%, c(H372) ≥ 1% o per aspirazione ∑ c(H304) ≥ 10% per fluidi a bassa viscosità.
- Classe Hp 7 Cancerogeno con limite per composti di cromo esavalente o idrocarburi privi di Nota L fissato a c(H350) ≥ 0,1% (1.000 mg/kg) e c(H351) ≥ 1,0%.
- Classe Hp 10 Tossico per la riproduzione con limite per composti del piombo o ftalati fissato a c(H360) ≥ 0,3% (3.000 mg/kg) e c(H361) ≥ 3,0%.
- Classe Hp 11 Mutageno con soglia per sali solubili di cromo o benzo[a]pirene stabilita a c(H340) ≥ 0,1% (1.000 mg/kg) e c(H341) ≥ 1,0%.
- Classe Hp 14 Ecotossico disciplinata dalla sommatoria ponderata per primer al cromato di piombo, solventi clorurati o fosfati di zinco con valore soglia del 25%.
Flusso logico tra approccio cautelativo worst-case e speziazione
Presunzione che il metallo rilevato tramite spettrometria totale sia presente interamente nella specie molecolare tossicologicamente più sfavorevole.
Esempio: Piombo totale convertito stechiometricamente in minio Pb3O4 (fattore di conversione: 685,6 / (3 x 207,2) = 1,103).
Dimostrazione analitica o documentale dello stato di ossidazione o della forma chimica reale presente nella matrice solida.
Esempio: Estrazione alcalina e quantificazione di Cr(VI) rispetto a Cr(III), riconducendo il metallo a limiti normativi meno severi.
L’approccio cautelativo e la speziazione chimica nelle Linee Guida Snpa
La determinazione del contenuto dei metalli pesanti provenienti da pitture e primer avviene per prassi mediante tecniche di spettrometria atomica in grado di quantificare esclusivamente la concentrazione elementare totale (piombo totale, cromo totale, nichel totale), senza indicarne la forma molecolare o lo stato di ossidazione originario. Di fronte a tale dato analitico grezzo, le Linee Guida Snpa impongono l’adozione del principio cautelativo del caso peggiore (worst-case scenario), secondo cui si deve ipotizzare che il metallo sia presente interamente nella specie chimica tossicologicamente più severa tra quelle industrialmente o storicamente verosimili per quella specifica tipologia di manufatto.
L’applicazione di tale principio esige una conversione stechiometrica ponderale tra la concentrazione elementare accertata e la concentrazione molecolare del composto presunto di peggiore tossicità. Qualora l’analisi riscontri, ad esempio, una concentrazione di piombo elementare pari a 1.500 mg/kg riferita all’intero rifiuto, il modello del worst-case assume che il metallo sia presente come tetrossido di tripiombo (Pb3O4), composto classificato come cancerogeno e tossico per la riproduzione di Categoria 1A con codice H360Df. Il calcolo della concentrazione equivalente della sostanza molecolare si sviluppa tramite il rapporto tra i rispettivi pesi molecolari:
C(Pb3O4) = C(Pb) x [ PM(Pb3O4) / (3 x PA(Pb)) ] = 1.500 x [ 685,6 / (3 x 207,2) ] = 1.654 mg/kg
Tale concentrazione risultante (pari allo 0,165% in peso) non supera il valore soglia dello 0,3% (3.000 mg/kg) stabilito per la classe Hp 10. Tuttavia, se l’elemento viene associato a specie chimiche a tossicità acuta più severa o se l’aliquota di piombo totale risulta più elevata, la soglia verrebbe superata, obbligando all’assegnazione della caratteristica Hp 10 o Hp 7 e sancendo la natura pericolosa del rottame.
Il produttore o il detentore del rottame può superare la presunzione penalizzante del worst-case esclusivamente dimostrando in modo oggettivo l’effettiva configurazione chimica del contaminante. Tale confutazione si articola su due binari tecnici complementari. Il primo consiste nell’acquisizione di evidenze documentali primarie e incontestabili, quali i formulari di produzione, le schede di sicurezza storiche dei cicli di verniciatura o le dichiarazioni tecniche del fabbricante dell’opera smantellata, attestanti l’assenza assoluta di pigmenti al piombo o cromo esavalente. Il secondo binario, prettamente sperimentale, risiede nell’esecuzione di indagini analitiche di speziazione chimica. Nell’ipotesi del cromo, ad esempio, le procedure analitiche capaci di separare quantitativamente il cromo esavalente Cr(VI) dal cromo trivalente Cr(III) consentono di dimostrare che la frazione esavalente è al di sotto della soglia di rilevabilità strumentale, riconducendo l’elemento allo stato trivalente compatibile con il codice non pericoloso 17 04 05.
Protocolli operativi di campionamento secondo UNI 10802:2023
Applicabile a profili metallici sezionabili con cesoie o seghetti meccanici.
Divieto assoluto di cannelli ossiacetilenici o plasma: causano pirolisi e alterazione termica irreversibile.
Applicabile a travi maestre, condotte e serbatoi massivi non tagliabili a freddo.
Rimozione meccanica o tamponamento swab test con normalizzazione ponderale basata sullo spessore s della parete in acciaio.
Protocolli di campionamento secondo UNI EN 14899 e UNI 10802:2023
La determinazione della pericolosità di un rottame metallico risente in misura critica della non omogeneità distributiva dei contaminanti. Mentre nei rifiuti granulari il contaminante tende a diffondersi nella massa, nei materiali ferrosi la contaminazione rimane segregata in un sottilissimo strato superficiale applicato su un supporto solido a densità elevatissima. Un prelievo privo di rigore statistico conduce inevitabilmente a pesanti errori sistematici. La norma tecnica unionale quadro per la pianificazione è la UNI EN 14899:2006, integrata a livello nazionale dalla UNI 10802:2023 (Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati) e dal relativo aggiornamento Errata Corrige EC 1-2024.
La norma UNI 10802:2023 sancisce che nessuna attività di prelievo e caratterizzazione analitica possa considerarsi giuridicamente valida e tecnicamente difendibile se priva della preventiva formalizzazione del Piano di campionamento. Questo documento fondamentale deve precisare gli obiettivi dell’indagine, l’ampiezza e la perimetrazione del lotto di rottami, la variabilità attesa delle sostanze ricercate, la strategia probabilistica prescelta, la determinazione analitica del numero minimo di incrementi (Ni) e della massa unitaria (mi). Esso stabilisce inoltre le precauzioni chimico-fisiche obbligatorie per evitare la volatilizzazione delle frazioni leggere prima del recapito ai laboratori di prova.
Nel contesto delle carpenterie e dei rottami ferrosi dismessi, le istruzioni tecniche contemplate dagli standard normativi e dal sistema Snpa prevedono l’applicazione di due metodologie operative ben distinte:
- Metodologia del sezionamento meccanico a freddo per travi e lamiere con divieto rigoroso di taglio termico o fiamma ossiacetilenica per non alterare chimicamente i campioni.
- Metodologia dell’asportazione quantitativa superficiale tramite dima calibrata su manufatti massivi con successiva normalizzazione ponderale della concentrazione sul volume complessivo dell’elemento.
Nel metodo dell’asportazione da superficie nota, il laboratorio quantifica la concentrazione superficiale (Csup) espressa in milligrammi su metro quadrato. La trasposizione di tale valore analitico nella concentrazione massica riferita all’intero rifiuto (Crifiuto espressa in milligrammi su chilogrammo) richiede una rigorosa correlazione geometrico-massica. Considerando un elemento in acciaio caratterizzato da uno spessore di parete pari ad s espresso in metri, una densità volumica media ρ pari a circa 7.850 kg/m3 e ipotizzando una contaminazione distribuita uniformemente sulle due facce opposte esposte all’ambiente esterno, la concentrazione massica globale nel rifiuto viene determinata matematicamente dalla seguente relazione:
Crifiuto = (Csup x Aesposta) / Mmetallo = (Csup x Aesposta) / (ρ x s x Aesposta) = Csup / (ρ x s)
Tale formulazione analitica evidenzia una legge fisica fondamentale: a parità di spessore e composizione della pellicola contaminante superficiale, la concentrazione globale dell’inquinante nel rifiuto è inversamente proporzionale allo spessore dell’elemento ferroso. Ne discende una rilevante implicazione operativa. Un film di vernice pesante formulato con piombo ad elevata concentrazione (ad esempio 15.000 mg/kg all’interno del solo strato essiccato) applicato su una trave strutturale ad alto spessore (s = 25 mm) risulterà, una volta normalizzato sull’ingente massa dell’acciaio, ampiamente inferiore alle soglie di pericolo fissate dal regolamento Clp (0,3% o 3.000 mg/kg per Hp 10), permettendo la classificazione del rottame come non pericoloso con codice Eer 17 04 05. Al contrario, la medesima pittura applicata su un lamierino sottile da tamponamento (s = 0,8 mm) determinerà una concentrazione massica globale eccedente i limiti di legge, imponendo l’attribuzione della voce pericolosa Eer 17 04 09*.
Metodologie di prova conformi a ISO/IEC 17025
UNI EN 14039 / EPA 8015D
Gascromatografia GC-FID per screening e determinazione della soglia di 1.000 mg/kg per Hp 7.
UNI EN 15527 / EPA 8270E
Analisi in GC-MS per quantificare i singoli traccianti cancerogeni in assenza del saggio IP 346.
UNI EN 16170 / EPA 6010D
Spettrometria ICP-OES o ICP-MS su estratti da mineralizzazione acida per calcolo del worst-case.
EPA 3060A / EPA 7196A
Estrazione alcalina e spettrofotometria UV-Vis o cromatografia ionica per speziazione del cromo.
EPA 5021A / EPA 8260D
Campionamento statico dello spazio di testa e GC-MS per la stima delle classi Hp 3 e Hp 5.
Metodo IP 346
Estrazione liquido-liquido per verifica della conformità alla Nota L su oli liquidi tal quali.
Metodologie analitiche di laboratorio accreditate
L’efficacia e la spendibilità legale della qualificazione analitica esigono che le determinazioni di prova siano eseguite nel pieno rispetto della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da strutture formalmente accreditate. L’iter analitico si articola attraverso fasi sequenziali di preparazione del campione, digestione chimica e quantificazione strumentale avanzata. La gestione del campione deve preservare integralmente le componenti volatili e prevenire ogni contaminazione crociata durante il disfacimento della matrice solida.
La fase preparatoria differenzia il trattamento a seconda della natura fisica del contaminante ricercato. Per le determinazioni delle componenti idrocarburiche (C10-C40), i campioni prelevati in campo devono pervenire al laboratorio all’interno di contenitori sigillati in vetro scuro borosilicato, mantenuti rigorosamente a temperatura controllata compresa tra 0 °C e 4 °C. L’estrazione viene condotta con solventi apolari mediante sonicazione a ultrasuoni o agitazione meccanica, secondo le specifiche metodologiche stabilite dalla norma UNI EN 14039 e dal metodo Epa 8015D tramite gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (Gc-Fid).
Al contrario, le pellicole polimeriche o i residui inorganici di rivestimento prelevati tramite raschiatura meccanica vengono sottoposti a un processo di mineralizzazione acida assistita da forni a microonde in contenitori ermetici di Ptfe. La dissoluzione dei composti inorganici pesanti richiede l’uso combinato di acido nitrico concentrato (HNO3), acido cloridrico (HCl) e aliquote controllate di acido fluoridrico (HF), conformemente ai metodi standardizzati UNI EN 13656 o Epa 3051A/Epa 3052. L’aggiunta di acido fluoridrico risulta tecnicamente indispensabile per demolire le matrici silicatiche e vetrose che inglobano i pigmenti protettivi a base di piombo o cromo.
La quantificazione dei metalli pesanti totali viene effettuata mediante spettrometria di emissione ottica a plasma accoppiato induttivamente (Icp-Oes) o spettrometria di massa (Icp-Ms), secondo le norme UNI EN 16170, UNI EN 16171 o i metodi Epa 6010D ed Epa 6020B. Qualora si renda necessaria la speziazione chimica del cromo per escludere la forma esavalente, si ricorre all’estrazione alcalina a caldo descritta dal metodo Epa 3060A, seguita da determinazione spettrofotometrica in assorbanza con difenilcarbazide ai sensi del metodo Epa 7196A o mediante cromatografia ionica conforme allo standard Iso 15192. La ricerca dei solventi organici volatili residui viene invece condotta mediante campionamento statico dello spazio di testa con gascromatografia e spettrometria di massa ai sensi dei metodi Epa 5021A ed Epa 8260D.
Ripartizione dell’onere probatorio e responsabilità d’impresa
Il detentore non deve cercare sostanze impossibili ma ha un dovere di diligenza basato sulla conoscenza del processo produttivo originario.
In caso di dubbio scientifico insuperabile scatta il principio di precauzione: il rifiuto va classificato come pericoloso.
L’onere della prova della non pericolosità grava per intero su chi attribuisce il codice non pericoloso Eer 17 04 05.
La dequalificazione negligente configura reato contravvenzionale ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 e attiva la responsabilità societaria D.Lgs. 231/2001.
Giurisprudenza unionale e nazionale: la ripartizione dell’onere probatorio
L’inquadramento dogmatico delle voci a specchio è stato oggetto di una lunga evoluzione interpretativa, originata dai contrasti tra l’orientamento della magistratura italiana, storicamente orientata verso una presunzione assoluta di pericolosità in assenza di prove chimiche esaustive, e le posizioni degli operatori industriali. La complessa materia ha trovato definitiva chiarificazione con la storica pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 marzo 2019 resa nelle Cause riunite da C-487/17 a C-489/17. La sentenza ha definito i precisi limiti entro cui deve svilupparsi la ricerca delle sostanze critiche.
I giudici unionali hanno chiarito che la classificazione di un rifiuto speculare non impone la ricerca indiscriminata e teorica di qualsiasi sostanza pericolosa nota, poiché tale interpretazione violerebbe il principio costitutivo di proporzionalità dell’azione amministrativa. Nondimeno, il detentore del rifiuto è investito di un rigoroso obbligo di diligenza tecnica. Egli deve verificare la composizione del materiale attraverso la conoscenza approfondita del ciclo tecnologico originario, le schede di sicurezza dei prodotti e la storia funzionale del sito, accertando tutti gli inquinanti che possano ragionevolmente presumersi presenti nel manufatto metallico.
La Corte di Giustizia ha fissato inoltre un corollario fondamentale: qualora permanga un dubbio scientifico insuperabile o un’impossibilità tecnica oggettiva nell’accertare l’effettiva innocuità della matrice, trova immediata e diretta applicazione il principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue). In simili circostanze di insertezza documentata, il materiale deve essere obbligatoriamente rubricato e gestito sotto la voce pericolosa Eer 17 04 09*.
La giurisprudenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è conformata in maniera granitica a tali principi. I giudici di legittimità ribadiscono costantemente che l’onere probatorio in ordine alla non pericolosità grava per intero su chi produce, detiene o gestisce il rottame metallico avvalendosi della voce favorevole 17 04 05. Chi invoca il codice non pericoloso deve detenere un fascicolo probatorio inattaccabile, comprensivo di storico dell’opera, piano di campionamento formalizzato e rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati. La dequalificazione surrettizia integra il reato di gestione illecita ex articolo 256, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la falsità ideologica su atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale per le annotazioni sui formulari Fir e i riflessi sanzionatori d’impresa regolati dal D.Lgs. 231/2001.
Presidi di controllo lungo la filiera del recupero
Censimento di fluidi e vernici storiche con attuazione della demolizione selettiva per isolare le frazioni contaminate.
Predisposizione del piano UNI 10802 ed esecuzione di saggi specifici su Cr(VI) e singoli IPA per superare il modello worst-case.
Doppio controllo visivo e radiometrico conforme al Regolamento (UE) 333/2011 con segregazione immediata in caso di sversamenti.
Linee d’azione operative per la filiera industriale dei rottami metallici
La complessità tecnica del quadro normativo e la severità delle conseguenze penali impongono ai produttori iniziali, agli operatori del cantiere di demolizione e ai responsabili degli impianti di recupero l’adozione di rigorosi modelli gestionali. La corretta conduzione delle attività prende avvio prima dello smantellamento fisico attraverso l’esecuzione di un approfondito audit ambientale preventivo. Questa indagine deve mappare le tubazioni contenenti residui chimici, i serbatoi di stoccaggio e le travi trattate storicamente con pigmenti tossici a base di piombo o passivanti a base di cromati.
Durante lo smantellamento, la regola aurea risiede nella demolizione selettiva. Tale modalità operativa consente di separare fisicamente gli elementi contaminati dalle carpenterie metalliche vergini, evitando che operazioni di abbattimento indiscriminato provochino la contaminazione incrociata delle masse ferrose pulite con conseguente dequalificazione economica e giuridica dell’intero lotto di rottami. La corretta segregazione dei materiali alla fonte garantisce una netta riduzione dei volumi da avviare obbligatoriamente a bonifica complessa.
Sul piano analitico, la predisposizione preventiva del Piano di Campionamento ai sensi della UNI 10802:2023 rappresenta lo strumento chiave per garantire piena validità tecnica alle perizie. Gli operatori devono istruire il laboratorio di prova affinché vengano eseguite prove mirate di speziazione chimica, determinando la quota di cromo esavalente e l’esatta concentrazione dei singoli composti Ipa mediante Gc-Ms. Tale accorgimento evita l’applicazione automatica dei coefficienti restrittivi del worst-case scenario, fornendo la prova inconfutabile necessaria per assegnare legittimamente la voce non pericolosa 17 04 05.
Infine, gli impianti dedicati al riciclo e alla produzione di materie prime seconde devono presidiare con rigore la fase di accettazione dei carichi in ingresso. In conformità ai dettami del Regolamento (Ue) n. 333/2011, ogni fornitura deve essere sottoposta a un doppio controllo visivo (all’ingresso del mezzo di trasporto e durante la fase di ribaltamento sul piazzale), unitamente alla sorveglianza radiometrica obbligatoria. La presenza riscontrata di oli liberi gocciolanti, morchie dense o sfagliamenti consistenti di vernice deteriorata impone il blocco cautelativo del carico, il confinamento in platea impermeabilizzata con vasche di contenimento e la riclassificazione formale sotto la voce pericolosa Eer 17 04 09*.
Conclusioni
La gestione conforme dei rottami metallici contaminati rappresenta una delle sfide operative e giuridiche più articolate nel panorama del recupero dei materiali e dell’economia circolare. Il passaggio tra la voce non pericolosa Eer 17 04 05 e la voce a specchio pericolosa Eer 17 04 09* non tollera approssimazioni procedurali né sottovalutazioni analitiche. Soltanto un presidio metodologico completo, fondato sull’esecuzione di piani di campionamento formalizzati, indagini di laboratorio accreditate con speziazione chimica e una tracciabilità documentale trasparente, permette alle imprese di valorizzare i cascami metallici in piena sicurezza operativa e totale conformità legale.